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Elenco
23/01/15
DISPOSIZIONI GENERALI
Gli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti sono stati costituiti con la Legge 24 giugno 1923 n. 1395 “Tutela del titolo e dell’esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti”.
L’Ordine degli Ingegneri è un Ente pubblico, non economico, istituito con legge dello Stato e posto sotto l’alta vigilanza del Ministero di Grazia e Giustizia; ad esso deve essere obbligatoriamente iscritto chi, in possesso di laurea specifica, intende poter esercitare la libera professione.
All’Ordine è affidata, oltre alla conservazione dell’Albo Professionale, con relative iscrizioni, cancellazioni ed aggiornamenti, anche la rappresentanza generale della categoria professionale, il perfezionamento formativo e professionale degli iscritti, il potere di esprimere pareri in tutte le materie che comunque interessano l’esercizio della professione, l’elaborazione e l’applicazione del codice deontologico, la formazione delle tariffe ed ogni altra funzione che contemperi gli interessi dello Stato e del cittadino con i doveri ed i diritti dei professionisti.
Gli ingegneri iscritti agli Ordini sono tenuti ad osservare i comportamenti che sono richiesti ai fini istituzionali dell’Ordine stesso e ad astenersi da quei comportamenti che possano essere in contraddizione e in conflitto con essi.
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31/12/13
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31/12/13
Edilizia e Territorio
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