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23/01/2015
DISPOSIZIONI GENERALI
Gli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti sono stati costituiti con la Legge 24 giugno 1923 n. 1395 “Tutela del titolo e dell’esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti”.
L’Ordine degli Ingegneri è un Ente pubblico, non economico, istituito con legge dello Stato e posto sotto l’alta vigilanza del Ministero di Grazia e Giustizia; ad esso deve essere obbligatoriamente iscritto chi, in possesso di laurea specifica, intende poter esercitare la libera professione.
All’Ordine è affidata, oltre alla conservazione dell’Albo Professionale, con relative iscrizioni, cancellazioni ed aggiornamenti, anche la rappresentanza generale della categoria professionale, il perfezionamento formativo e professionale degli iscritti, il potere di esprimere pareri in tutte le materie che comunque interessano l’esercizio della professione, l’elaborazione e l’applicazione del codice deontologico, la formazione delle tariffe ed ogni altra funzione che contemperi gli interessi dello Stato e del cittadino con i doveri ed i diritti dei professionisti.
Gli ingegneri iscritti agli Ordini sono tenuti ad osservare i comportamenti che sono richiesti ai fini istituzionali dell’Ordine stesso e ad astenersi da quei comportamenti che possano essere in contraddizione e in conflitto con essi.
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ALLEGATI |
01. Codice Civile Libro V artt. 2222-2239 (40KB)
02. Legge 24 giugno 1923 n.1395 (54KB)
03. Regio Decreto 23 ottobre 1925 n.2537 (138KB)
04. Legge 25 aprile 1938 n.897 (39KB)
05. Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n.382 (96KB)
06. Decreto Legislativo Presidenziale 21 giugno 1946 n.6 (42KB)
07. Decreto Ministeriale 1 ottobre 1948 (49KB)
08. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n.328 (212KB)
09. Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n.169 (78KB)
10. Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n.137 (484KB)
10.1 Regolamento Nomina Consigli di Disciplina (358KB)
10.2 Regolamento Formazione (625KB) |
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