COMMISSIONE URBANISTICA
Osservazioni
sul Codice dell'Edilizia della Regione Friuli Venezia Giulia della
Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri del F.V.G.
Osservazioni
sul Codice dell'Edilizia della Regione Friuli Venezia Giulia dell'Ordine
degli Ingegneri di Pordenone
Ai
componenti la Commissione Urbanistica
Ai
componenti la Commissione Ambiente e Territorio
Ai
componenti le Commissioni Edilizie Comunali
Il Consiglio dell'Ordine ritiene opportuno aprire una discussione
tra tutti i colleghi che siano interessati al tema dell'edilizia
sul disegno di legge Regionale "Codice dell'edilizia della Regione
F.V.G.", al fine di un possibile ulteriore contributo da parte
della categoria. Allo scopo si trasmettono in allegato il testo
del Disegno di legge, le osservazioni presentate dalla ns. Federazione
regionale. I contributi dei colleghi verranno riportati sul sito.
Il
Presidente Ing. Umberto Natalucci
Contributo dell'ing.
Mario Fregoli - Coordinatore Commissione Urbanistica
É necessario
premettere: "
-
che
l'attuale situazione normativa dell'edilizia in Friuli, di carattere
misto tra norme nazionali, 380/2001 etc., e regionali, L.R.
5/2007 e relativo regolamento, è fonte di confusione negli Uffici
comunali e tra i tecnici che le debbono applicare, per cui l'emissione
di un codice regionale quale unico riferimento si presenta senz'altro
utile se non necessaria. Di qui la necessità di abrogare tutte
le disposizioni di legge regionali sullo stesso argomento, abrogazioni
che non si evincono dal testo proposto, di provvedere a definizioni
univoche di categorie, parametri, regolamenti, tipi di intervento,
procedure, etc.,di promulgare un testo quanto più possibile
esaustivo su tutta la materia; "
-
che
la formulazione di questo codice rappresenta un'occasione irripetibile
per semplificare effettivamente le procedure, approfittando,
per quanto consentito, (e forse con un po' di coraggio anche
oltre), dell'autonomia regionale, per ricercare un quadro normativo
di maggiore chiarezza e certezza, che è la premessa indispensabile
per l'incremento in sicurezza di quel ruolo certificatore del
tecnico in termini di controllo e garanzia del rispetto di leggi
e regolamenti; se infatti questo affido sempre più generalizzato,
in attesa di future e non meglio precisate riforme della p.
a., può apparire il modo più immediato se non l'unico per conseguire
le sperate accelerazioni, non si può sottacere come le assunzioni
di più dirette responsabilità da parte ns. siano direttamente
connesse alla maggiore semplicità e chiarezza delle regole del
gioco.
Nelle
osservazioni della Federazione, tutte peraltro condivisibili,
se il primo punto è stato senz'altro sottolineato, ritengo che
il secondo meriti un maggiore approfondimento per formulare coerenti
precisazioni proprio nella definizione degli interventi e delle
procedure, un po' come è stato fatto per l'agibilità.
Ciò non
solo per ridurre al minimo gli aspetti confusi, suscettibili quindi
di plurime interpretazioni, ma anche ad evitare gli atteggiamenti
furbeschi ed i giochi a guardie e ladri, deleteri per la professione,
allorché manca la chiarezza oppure buon senso e norma confliggono.
Osservazioni
Art.
3
-
lett.
a)-- Combinando le definizioni di "manutenzione ordinaria" con
(art. 14 lett. a)) "attività edilizia libera" si osserva come
si potrebbero demolire e rifare i serramenti, le tramezze, i
pavimenti e sottofondi, ed esagerando anche qualche tamponamento
purché non strutturale, di una abitazione senza dir niente a
nessuno; forse è opportuno ricondurre la manutenzione ordinaria
nell'alveo più consono al suo significato letterale, in ogni
caso per quanto concerne l'edilizia cosiddetta libera ritengo
assolutamente necessario stabilire in via generalizzata una
comunicazione al Comune accompagnata da una asseverazione di
un tecnico abilitato che assume il controllo preventivo ed in
corso d'opera dell'intervento. A suffragio di ciò basti pensare
alle responsabilità inerenti la sicurezza in capo al committente
per ritenere indispensabile le presenza del tecnico nel suo
rapporto con l'impresa.
-
lett.
d)- A parte la banalità della soglia dei 1000 mc, con riferimento
anche all'art. 38, occorre precisare una serie di aspetti:
1. Che la
demolizione con ricostruzione entro i limiti del volume, altezza
e sagoma dell'esistente è sempre possibile in deroga a tutte le
norme di zona (contestualmente, ad esempio, ad un intervento per
dotare o ampliare i garages sotterranei). -La sagoma non va intesa
come la linea di contorno del disegno, come interpreta qualche giudice,
avvocato e tecnico comunale che li insegue, ma come la superficie
che racchiude il volume abitabile/usabile, priva della base verso
terra, senza considerare sporti di gronda e terrazzi sino a mt 1,50,
forme diverse del tetto, ecc.
2. Finalità
dell'intervento.
Occorre
distinguere, con riferimento soltanto al carico urbanistico espresso
dall'indice fondiario:
2.1. Se
il volume dell'esistente è superiore a quello dell'indice di zona,
si possono modificare tra loro le unità immobiliari esistenti, ma
non se può aumentare il numero; si può modificare la destinazione
d'uso delle unità esistenti, purché nel rispetto di eventuali obblighi
specifici della nuova destinazione (es. parcheggi in più).
2.2. Se
il volume esistente è inferiore a quello consentito dall'indice
di zona, sempre in deroga a tutti gli altri parametri, si può aumentare
il numero delle unità immobiliari e apportare le modificazioni di
destinazione d'uso sempre nel rispetto di eventuali obblighi specifici
di queste. Ove in aggiunta alla ristrutturazione, nel rispetto dell'indice
fondiario di zona si intenda procedere ad un ampliamento, solo per
la parte ampliata si debbono rispettare tutte le altre norme di
zona.
Art. 7
Bisognerebbe
avere il coraggio di affermare una volta per tutte che lo Sportello
Unico dell'Edilizia come il SUAP, indipendentemente dai 15000 abitanti
o meno, in mancanza della comunicazione tra tutti gli interlocutori,
Comune, ASS, Agenzia del Territorio, VVFF, Arpa, Regione, etc. e
professionisti, tramite connessione informatizzata per la trasmissione
ed il controllo diretto dei documenti progettuali, si risolvono
in una mera duplicazione dei passaggi, che in luogo di accelerare
appesantisce e complica l'iter procedurale, vanificando talora la
supplenza che il professionista usualmente presta alla p.a.. Pertanto
benissimo SUE e SUAP, ma con attivazione prevista solo allorché
si è dato vita alla rete funzionante di cui sopra.
Art.
11
Per la C.E.
vi è contrasto con l'art. 6. Non sarebbe inopportuno, anche se il
paesaggio esula dal presente disegno, precisare se in futuro si
intende proseguire con le commissioni per il paesaggio inventate
dalla L.R. 5/07, oppure si intende ripescare per certi compiti la
C.E. integrata.
Art. 12
Definizione
e procedure per destinazione d'uso pasticciate. Da riformulare.
Art.
14
Si riconferma
quanto espresso sopra richiamando l'esigenza di una comunicazione
con asseverazione e quindi intervento del tecnico abilitato per
legittimità intervento, per responsabilità in ordine alla sicurezza
dei lavoratori in capo al committente, etc. al fine di garantire
privato e collettività circa ciò che si intende realizzare.
Art.
15-16 -17
Vedi discorso
generale.
Art. 19
Si sono
confusi i diritti di segreteria con gli oneri contributivi. E' chiaro
che se non si ritira il permesso di costruire dopo la sua notifica
o non si procede alla Dia, si pagano solo i diritti di segreteria!
Non certo i contributi sull'intervento che non si realizza.
Art. 21
-
Si
ribadisce per l'agibilità quanto già osservato all'art. 14 e
in generale.
-
E'
corretto che, in presenza della prevista specifica richiesta,
il Comune rilasci il certificato di agibilità.
-
Si
condividono le formulazioni riscritte dalla Federazione salvo
ribadire che la trasmissione al catasto da parte del SUE avvenga
solo quando sarà attivato il protocollo informatico.
-
Inserire
al comma 1 tra i documenti da trasmettere quelli elencati da
controllare al comma 3 quali collaudo statico etc.
Art.
27
Tra le opere di urbanizzazione
secondaria inserire le reti e gli impianti tecnologici, nell'ipotesi
in cui vengano previsti e dimensionati per un' utenza che, trascendendo
quella del comparto di intervento, appartenga all'intera zona
territoriale che lo comprende come una parte.
Art.
28
Art.
30
Non è chiaro il contributo
per costo di costruzione nei fabbricati ad uso produttivo.
Art.
33
Si richiama quanto
sopra espresso più volte per ribadire che non si condivide un
pass par tout quanto a sicurezza nell'edilizia libera quando è
noto come il rispetto delle norme è più difficile proprio nella
piccola e piccolissima impresa per non parlare del committente
in proprio.
Art.
38
Vedi sopra.
Art.
45
Pasticciato.
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