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COMMISSIONE URBANISTICA

Osservazioni sul Codice dell'Edilizia della Regione Friuli Venezia Giulia della Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri del F.V.G.

Osservazioni sul Codice dell'Edilizia della Regione Friuli Venezia Giulia dell'Ordine degli Ingegneri di Pordenone

Ai componenti la Commissione Urbanistica

Ai componenti la Commissione Ambiente e Territorio

Ai componenti le Commissioni Edilizie Comunali

 

Il Consiglio dell'Ordine ritiene opportuno aprire una discussione tra tutti i colleghi che siano interessati al tema dell'edilizia sul disegno di legge Regionale "Codice dell'edilizia della Regione F.V.G.", al fine di un possibile ulteriore contributo da parte della categoria. Allo scopo si trasmettono in allegato il testo del Disegno di legge, le osservazioni presentate dalla ns. Federazione regionale. I contributi dei colleghi verranno riportati sul sito.

Il Presidente Ing. Umberto Natalucci

 

Contributo dell'ing. Mario Fregoli - Coordinatore Commissione Urbanistica

É necessario premettere: "

  • che l'attuale situazione normativa dell'edilizia in Friuli, di carattere misto tra norme nazionali, 380/2001 etc., e regionali, L.R. 5/2007 e relativo regolamento, è fonte di confusione negli Uffici comunali e tra i tecnici che le debbono applicare, per cui l'emissione di un codice regionale quale unico riferimento si presenta senz'altro utile se non necessaria. Di qui la necessità di abrogare tutte le disposizioni di legge regionali sullo stesso argomento, abrogazioni che non si evincono dal testo proposto, di provvedere a definizioni univoche di categorie, parametri, regolamenti, tipi di intervento, procedure, etc.,di promulgare un testo quanto più possibile esaustivo su tutta la materia; "
  • che la formulazione di questo codice rappresenta un'occasione irripetibile per semplificare effettivamente le procedure, approfittando, per quanto consentito, (e forse con un po' di coraggio anche oltre), dell'autonomia regionale, per ricercare un quadro normativo di maggiore chiarezza e certezza, che è la premessa indispensabile per l'incremento in sicurezza di quel ruolo certificatore del tecnico in termini di controllo e garanzia del rispetto di leggi e regolamenti; se infatti questo affido sempre più generalizzato, in attesa di future e non meglio precisate riforme della p. a., può apparire il modo più immediato se non l'unico per conseguire le sperate accelerazioni, non si può sottacere come le assunzioni di più dirette responsabilità da parte ns. siano direttamente connesse alla maggiore semplicità e chiarezza delle regole del gioco.

Nelle osservazioni della Federazione, tutte peraltro condivisibili, se il primo punto è stato senz'altro sottolineato, ritengo che il secondo meriti un maggiore approfondimento per formulare coerenti precisazioni proprio nella definizione degli interventi e delle procedure, un po' come è stato fatto per l'agibilità.

Ciò non solo per ridurre al minimo gli aspetti confusi, suscettibili quindi di plurime interpretazioni, ma anche ad evitare gli atteggiamenti furbeschi ed i giochi a guardie e ladri, deleteri per la professione, allorché manca la chiarezza oppure buon senso e norma confliggono.

Osservazioni

Art. 3

  • lett. a)-- Combinando le definizioni di "manutenzione ordinaria" con (art. 14 lett. a)) "attività edilizia libera" si osserva come si potrebbero demolire e rifare i serramenti, le tramezze, i pavimenti e sottofondi, ed esagerando anche qualche tamponamento purché non strutturale, di una abitazione senza dir niente a nessuno; forse è opportuno ricondurre la manutenzione ordinaria nell'alveo più consono al suo significato letterale, in ogni caso per quanto concerne l'edilizia cosiddetta libera ritengo assolutamente necessario stabilire in via generalizzata una comunicazione al Comune accompagnata da una asseverazione di un tecnico abilitato che assume il controllo preventivo ed in corso d'opera dell'intervento. A suffragio di ciò basti pensare alle responsabilità inerenti la sicurezza in capo al committente per ritenere indispensabile le presenza del tecnico nel suo rapporto con l'impresa.
  • lett. d)- A parte la banalità della soglia dei 1000 mc, con riferimento anche all'art. 38, occorre precisare una serie di aspetti:

1. Che la demolizione con ricostruzione entro i limiti del volume, altezza e sagoma dell'esistente è sempre possibile in deroga a tutte le norme di zona (contestualmente, ad esempio, ad un intervento per dotare o ampliare i garages sotterranei). -La sagoma non va intesa come la linea di contorno del disegno, come interpreta qualche giudice, avvocato e tecnico comunale che li insegue, ma come la superficie che racchiude il volume abitabile/usabile, priva della base verso terra, senza considerare sporti di gronda e terrazzi sino a mt 1,50, forme diverse del tetto, ecc.

2. Finalità dell'intervento.

Occorre distinguere, con riferimento soltanto al carico urbanistico espresso dall'indice fondiario:

2.1. Se il volume dell'esistente è superiore a quello dell'indice di zona, si possono modificare tra loro le unità immobiliari esistenti, ma non se può aumentare il numero; si può modificare la destinazione d'uso delle unità esistenti, purché nel rispetto di eventuali obblighi specifici della nuova destinazione (es. parcheggi in più).

2.2. Se il volume esistente è inferiore a quello consentito dall'indice di zona, sempre in deroga a tutti gli altri parametri, si può aumentare il numero delle unità immobiliari e apportare le modificazioni di destinazione d'uso sempre nel rispetto di eventuali obblighi specifici di queste. Ove in aggiunta alla ristrutturazione, nel rispetto dell'indice fondiario di zona si intenda procedere ad un ampliamento, solo per la parte ampliata si debbono rispettare tutte le altre norme di zona.

Art. 7

Bisognerebbe avere il coraggio di affermare una volta per tutte che lo Sportello Unico dell'Edilizia come il SUAP, indipendentemente dai 15000 abitanti o meno, in mancanza della comunicazione tra tutti gli interlocutori, Comune, ASS, Agenzia del Territorio, VVFF, Arpa, Regione, etc. e professionisti, tramite connessione informatizzata per la trasmissione ed il controllo diretto dei documenti progettuali, si risolvono in una mera duplicazione dei passaggi, che in luogo di accelerare appesantisce e complica l'iter procedurale, vanificando talora la supplenza che il professionista usualmente presta alla p.a.. Pertanto benissimo SUE e SUAP, ma con attivazione prevista solo allorché si è dato vita alla rete funzionante di cui sopra.

Art. 11

Per la C.E. vi è contrasto con l'art. 6. Non sarebbe inopportuno, anche se il paesaggio esula dal presente disegno, precisare se in futuro si intende proseguire con le commissioni per il paesaggio inventate dalla L.R. 5/07, oppure si intende ripescare per certi compiti la C.E. integrata.

Art. 12

Definizione e procedure per destinazione d'uso pasticciate. Da riformulare.

Art. 14

Si riconferma quanto espresso sopra richiamando l'esigenza di una comunicazione con asseverazione e quindi intervento del tecnico abilitato per legittimità intervento, per responsabilità in ordine alla sicurezza dei lavoratori in capo al committente, etc. al fine di garantire privato e collettività circa ciò che si intende realizzare.

Art. 15-16 -17

Vedi discorso generale.

Art. 19

Si sono confusi i diritti di segreteria con gli oneri contributivi. E' chiaro che se non si ritira il permesso di costruire dopo la sua notifica o non si procede alla Dia, si pagano solo i diritti di segreteria! Non certo i contributi sull'intervento che non si realizza.

Art. 21

  • Comma 1-manca termine per inizio lavori. "
  • Comma 2-E' opportuno cancellare l'aggettivo "motivata".

Art. 22

  • Comma 1 lett. b)-Eliminare riferimento generico alle leggi, c'è già il codice.
  • Comma 6-fissare termini per la conferenza dei servizi.

Art. 25 e 26

  • Si ribadisce per l'agibilità quanto già osservato all'art. 14 e in generale.
  • E' corretto che, in presenza della prevista specifica richiesta, il Comune rilasci il certificato di agibilità.
  • Si condividono le formulazioni riscritte dalla Federazione salvo ribadire che la trasmissione al catasto da parte del SUE avvenga solo quando sarà attivato il protocollo informatico.
  • Inserire al comma 1 tra i documenti da trasmettere quelli elencati da controllare al comma 3 quali collaudo statico etc.

Art. 27

Tra le opere di urbanizzazione secondaria inserire le reti e gli impianti tecnologici, nell'ipotesi in cui vengano previsti e dimensionati per un' utenza che, trascendendo quella del comparto di intervento, appartenga all'intera zona territoriale che lo comprende come una parte.

Art. 28

  • Comma 3-perché escludere fabbricati uso produttivo ?
  • Commi 3 e 4 parzialmente in contrasto tra loro.

Art. 30

Non è chiaro il contributo per costo di costruzione nei fabbricati ad uso produttivo.

Art. 33

Si richiama quanto sopra espresso più volte per ribadire che non si condivide un pass par tout quanto a sicurezza nell'edilizia libera quando è noto come il rispetto delle norme è più difficile proprio nella piccola e piccolissima impresa per non parlare del committente in proprio.

Art. 38

Vedi sopra.

Art. 45

Pasticciato.

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