ORDINE DEGLI INGEGNERI della PROVINCIA DI PORDENONE
 

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07/12/2016

PROMEMORIA PER DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO DIRETTAMENTE LE FUNZIONI DI R.S.P.P



L'organismo Paritetico Nazionale EFEI ha diramato il seguente comunicato rivolto ai datori di lavoro che svolgono direttamente le funzioni di RSPP. L'art. 34 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede la possibilità che il Datore di lavoro svolga direttamente la funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. I contenuti minimi del corso di formazione sono previsti all’art. 2 del D.M. 16/01/ 97 e dall’Accordo Stato-Regione, repertorio atti n. 223/CSR, del 21.12.2011 e pubblicato nella G.U. dell’11.01.2012 al n. 8. Secondo il punto 7 dell’Accordo medesimo, l'aggiornamento ha periodicità quinquennale ed il quinquennio decorre dalla data di pubblicazione dello stesso. L’aggiornamento ha una durata modulata in relazione ai tre livelli di rischio individuati nell’Accordo e più precisamente di 6 ore per le attività a rischio basso, di 10 ore per le attività a rischio medio e di 14 ore per quelle a rischio alto. L’Accordo prevede, inoltre, che l’aggiornamento debba, preferibilmente, essere distribuito nell'arco temporale di riferimento e si applica sia a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del D. M. 16/1/1997 che a quei datori di lavoro che hanno usufruito dell’esonero dalla frequenza del corso di formazione di cui all'art. 95 del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626. Per questi ultimi però, e cioè per i datori di lavoro che hanno usufruito dell’esonero, il primo termine dell'aggiornamento è stato individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione dell’Accordo e si intende assolto anche con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del datore di lavoro RSPP di cui al punto 5 dell’Accordo stesso. Il datore di lavoro che, alla data di pubblicazione dell’Accordo citato, ha già frequentato il corso di formazione con i contenuti conformi all’articolo 3 del D. M. 16/1/1997 e che, secondo quanto indicato nel punto 9. dell’Accordo, non è tenuto a frequentare il corso di formazione secondo le nuove regole e cioè con i contenuti e la durata in base alla classe di rischio dell’attività svolta, deve svolgere solo il corso di aggiornamento che deve essere ottemperato entro l’11.01.2017, data di scadenza dell’attuale Accordo. Per i soggetti formati, invece, successivamente alla data dell’11.01.2012 il termine iniziale del quinquennio decorre dalla data dell’effettivo completamento del rispettivo percorso formativo ed in conformità con i contenuti dell’Accordo medesimo. La direzione O.P.N. - EFEI
 
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